TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 38 – Rapporto di colleganza

  1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
  1. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
  1. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione dellasanzione disciplinare della censura.

Art. 39 – Rapporti con i collaboratori dello studio

  1. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
  1. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 40 – Rapporti con i praticanti

  1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di
  1. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
  1. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
  1. L’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega

  1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
  1. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
  1. L’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
  1. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
  1. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 42 – Notizie riguardanti il collega

  1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
  1. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
  1. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 43 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

  1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
  1. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

  1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
  1. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 45 – Sostituzione del collega nell’attività di difesa

  1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
  1. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

 


CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – TESTO COMPLETO PDF
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
TITOLO II – RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI
TITOLO IV – DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
TITOLO V – RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
TITOLO VI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE