INGIUSTIZIA DEL DANNO E RESPONSABILITÀ DELLA P. A. PER VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ NEGOZIALE (Cass. 28/04/2017 n° 10518). A cura dell’Avv. Antonio Arseni – Foro di Civitavecchia

 

La Pubblica Amministrazione (nella specie  si trattava di un Comune Lombardo) è responsabile del danno arrecato al privato il quale, facendo affidamento su una certificazione urbanistica di edificabilità di un suolo di sua proprietà, promette in vendita il terreno con contratto preliminare poi risolto consensualmente –con riconoscimento in via transattiva al promittente acquirente di una determinata somma di denaro– in quanto il Comune, una volta scoperta inedificabilità del suolo (siccome compreso nell’ambito di un Parco Regionale previsto nel piano territoriale di coordinamento della Regione Lombardia, colpevolmente non considerato nel piano regolatore dello stesso Comune) ha dovuto negare la definitiva approvazione della convenzione di lottizzazione, proposta dal soggetto che aveva promesso di acquistare il terreno stesso.

 

Questo quanto emerge da una breve ma interessante sentenza della S.C., pubblicata il 28/04/2017 n° 10518 (Presidente Travaglino, relatore Marco Dell’Utri), che ha affrontato, invero, sinteticamente ma chiaramente, le questioni che possono prospettarsi laddove destinatario dell’azione risarcitoria sia una Pubblica Amministrazione. Anche quest’ultima, come è noto, deve rispettare la regola del neminem laedere, prevista dall’art 2043 CC, con la particolarità che il Giudice deve accertare la sussistenza di un danno ingiusto riconducibile alla condotta colposa o dolosa della P.A. non sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma di una più penetrante indagine in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) che costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana.

Ed, invero, a partire dalla nota sentenza della Cassazione 1999/500, si è sempre escluso che la colpa dovesse ritenersi in re ipsa per il solo fatto dell’esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo.

Anche la giurisprudenza amministrativa più recente, ha chiarito che per giudicare la fondatezza di una domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A., l’ingiustizia del danno non assume quel ruolo nodale per la qualificazione di un fatto illecito come avviene nei rapporti tra privati, rappresentando il presupposto per la risarcibilità di ogni tipo di danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.

La norma sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 CC, ha sì la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato “non iure”, inferto cioè in assenza di una causa giustificatrice, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, anche a prescindere dalla sua qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, assoluto o relativo (v. Cass. 2007/9512): ma la sua applicabilità, nei casi in cui detta ingiustizia sia riconducibile all’illegittimo esercizio di una funzione pubblica, dipende dalla riscontrata adozione ed esecuzione dell’atto illegittimo in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della azione pubblica deve costantemente attenersi.

Sotto tale profilo è ricorrente nella giurisprudenza l’affermazione che la responsabilità della P.A. per danno ai privati, vada dichiarata laddove detta violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nella assunzione del provvedimento viziato. Al contrario detta responsabilità può essere negata dallo stesso Giudice qualora l’indagine dallo stesso commessa conduca al riconoscimento dell’errore scusabile (v. ex multis C.d.S. 5464/2016; C.d.S. 148/2016; C.d.S. 125/2016; C.d.S. 1651/2014).

Eloquente, a tal riguardo, appare la decisione della Cassazione 15/03/2007 n° 6005 che ha testualmente affermato: “Ne caso in cui venga introdotta, avanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.S., confermando l’impugnata sentenza, ha precisato, con riferimento al caso di un’azione risarcitoria proposta da un promissario acquirente di un fondo nei confronti di un Comune per l’omesso rilascio di una concessione edilizia, che, qualora si accerti in via pregiudiziale che il provvedimento richiesto – e non emesso dalla P.A. – sarebbe stato, come nella specie, illegittimo e avrebbe avuto delle conseguenze penali per i rappresentanti della P.A., si deve ritenere superflua ogni altra indagine, poiché non si può ritenere illecito, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il non aver posto in essere un comportamento che, ove realizzato, avrebbe esposto l’autore di esso ad una specifica responsabilità penale riconducibile alla fattispecie criminosa di cui all’art. 323 cod. pen.) – Cass. III, sent. 6005 del 15-03-2007.

La sentenza in commento appare adeguarsi ai menzionati principi laddove ritiene la inopponibilità all’Ente Pubblico dell’accordo transattivo intervenuto tra i privati per porre rimedio ad una evidenza risarcitoria direttamente riconducibile al comportamento erroneo della Amministrazione ed a conferma del quale una delle parti era stata indotta a promettere l’acquisto di un terreno indicato come edificabile sulla base di certificazioni che non potevano essere rilasciate, rientrando il terreno in un parco regionale negligentemente non tenuto in considerazione nel piano regolatore comunale; circostanza, come accennato, che aveva determinato la Amministrazione a negare la definitiva approvazione della convenzione di lottizzazione proposta dal promittente acquirente.

In questo senso, una volta individuata dal Giudice di merito la incontestata responsabilità aquiliana della Amministrazione Comunale, per lesione della libertà negoziale, non poteva essere sottoposta al vaglio della S.C. la valutazione della congruità degli importi da corrispondere a titolo risarcitorio -definiti in via transattiva , tenuto conto della prevedibile fondatezza delle (ingenti) pretese ristoratrici del promittente acquirente- involgendo una questione che sfugge al sindacato di legittimità in quanto diretta a sollecitare la Cassazione ad una valutazione sul merito della controversia.

In definitiva, risulta dalla sentenza in commento, in subiecta materia, che l’azione di risarcimento del danno, così come prevista dal nostro ordinamento giuridico, oltre all’accertamento dell’ingiustizia, determinata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva da parte di un atto o di un comportamento della P.A., presuppone la verifica che tale ingiustizia sia causa di un effettivo pregiudizio, la cui prova sia in ordine all’an che al quantum deve essere fornita da parte del ricorrente.

Nel caso di specie, come sembra emergere dalla sentenza in commento, risulta pacifico e incontestato l’elemento del colpevole errore da parte della P.A. nel non essersi accorta della condizione di inedificabilità del suolo, che aveva costretto il Comune a negare la definitiva approvazione della convenzione di lottizzazione. Circostanze, queste, che avevano determinato la necessità dell’accordo transattivo nella determinazione del danno, indicato in misura corrispondente alle somme pagate dal promittente acquirente al promittente venditore, ritenute congrue (con accertamento insindacabile in Cassazione) dai Giudici di merito ai fini della quantificazione in pari misura del danno risarcibile.

 

Giugno 2017- Avv. Antonio Arseni – Foro di Civitavecchia