LA MAIL ORDINARIA NON SOTTOSCRITTA FA PIENA PROVA QUALORA NON DISCONOSCIUTA DALL’ALTRA PARTE (Cass., ord. 14.05.2018 nr. 11606)

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p) del d. lgs. 7 marzo 2005, nr. 82 (Codice dell’amministrazione Digitale), la e-mail costituisce un documento informatico, ovvero un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di fatti, atti o dati giuridicamente rilevanti. l’e-mail, pertanto, seppur priva di di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero tra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.”

A tale conclusione è arrivata la Suprema Corte (Presidente Manna – Relatore Scarpa) conferendo alla mail valore probatorio pieno qualora non venga disconosciuta da colui contro il quale è prodotta in giudizio.

La questione sottesa al giudizio riguarda la fornitura di strumentazione per navi da diporto. Stante la mancata corresponsione del prezzo, la società venditrice depositava presso il Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute. L’acquirente proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento eccependo il parziale pagamento delle somme dovute. Per tali motivi, il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo, confermava dovute le restanti somme e condannava l’opponente al pagamento dell’importo residuo.

L’acquirente proponeva appello contro la sentenza di primo grado; la Corte di secondo grado confermava la sentenza del Tribunale, ritenendo che il credito azionato (e pertanto il rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa) fosse stato provato da uno scambio di e mail tra le società coinvolte nell’operazione di scambio commerciale, chiedendo tra l’altro la società acquirente anche un piano di rientro per i crediti scaduti, piano poi accettato dalla società alienante. Tale documentazione, secondo i giudici di appello, era sufficiente di per se a provare il rapporto commerciale tra le parti in causa, nonché la conseguenza debenza delle somme richieste. Per tali motivi, dopo aver rigettato tutte le altre istanze istruttorie, la Corte d’appello meneghina confermava la sentenza di primo grado, condannando altresì l’appellante alla refusione delle spese di lite nonostante il pagamento parziale delle somme riportate nel decreto ingiuntivo (soccombenza permanente dell’opponente).

Ricorreva quindi per Cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado la società acquirente, fondando la domanda, tra gli altri motivi, sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia al contempo costituito oggetto di discussione tra le parti e rivesta carattere decisivo.

Sulla scorta di tali argomentazioni, i Giudici di Legittimità convenivano quindi che il documento probatorio, sulla cui scorta si fondavano entrambe le decisioni del merito, debba essere riconosciuto nelle e mail scambiate tra le due società, che rappresentano documento informatico a tutti gli effetti ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali e, pertanto, costituenti piena prova contro colui il quale vengono prodotte ai sensi e per gli effetti dell’art. 2712 c.c. Per tali motivi, rigettavano il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

La definizione di documento informatico è ripresa dal Codice delle Amministrazioni Digitali, il quale qualifica lo stesso come la rappresentazione informatica di fatti, atti o dati giuridicamente rilevanti. L’art. 20 comma 1 bis del CAD stabiliva, fino alla sua abrogazione con d. lgs. 179/2016, che “Il documento informatico deve soddisfare il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.” Tale norma nulla prevedeva però per le mail cosiddette ordinarie. La Suprema Corte, pertanto, con la pronuncia in commento, è andata a colmare il vuoto normativo determinato dalla evoluzione telematica e giuridica, inserendo la mail ordinaria nelle tutele previste dall’art. 2712 c.c.

Pertanto, il documento informatico non sottoscritto, cui è riconosciuta (quanto ai fatti e alle cose rappresentate) l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c., al pari delle riproduzioni meccaniche, dovrà essere disconosciuto dalla parte contro cui viene prodotto in giudizio. In tale ipotesi, non si tratta di dimostrare l’imputabilità del documento, essendo privo esso di sottoscrizione, bensì di stabilire quali siano stati gli strumenti utilizzati per la formazione di quella rappresentazione informatica spostando il fulcro dell’accertamento giudiziale sul versante dell’attendibilità della riproduzione. La parte contro cui il documento informatico venga utilizzato avrà pertanto l’onere, per evitarne la piena efficacia probatoria, di contestarne la conformità ai fatti o alle cose rappresentate. Sarà allora la parte che intende utilizzare la riproduzione informatica a dovere assolvere l’onere probatorio a suo carico dimostrando l’idoneità dello strumento a fornire una corretta rappresentazione della realtà e una sicura riproduzione dei dati. Secondo la giurisprudenza della Cassazione sul punto, l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo, al mancato disconoscimento ad opera della parte contro la quale sono prodotte in giudizio; tale disconoscimento, pur se non soggetto ai limiti temporali ed alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle riproduzioni (Cass. Lavoro, sent. 8998/2001).

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, è tornata ad affrontare la rilevanza probatoria di quei documenti informatici non indicati espressamente nell’elenco generico formulato nell’art. 2712 c.c. In particolare, già con la sentenza nr. 24814/2005, gli Ermellini hanno stabilito che “fra le riproduzioni meccaniche, indicate con elencazione meramente esemplificativa, dall’art. 2712 c.c., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, rientra anche la riproduzione di un atto mediante servizio telefax, che costituisce un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti (sent. n. 886/1989, relativa a delega del difensore del resistente a farsi sostituire da un collega nella discussione della causa davanti alla Corte di Cassazione inviata mediante fax).

Infine, va annotato come, in materia di condanna alle spese di lite nonostante la revoca del decreto ingiuntivo (a seguito del parziale versamento della somma effettivamente dovuta), la Corte specifica che nel procedimento per ingiunzione di pagamento, sia la fase sommaria che quella a cognizione piena che si apre a seguito dell’opposizione, fanno parte di un unico procedimento, in cui il pagamento delle spese di lite è regolato in base all’esito finale del procedimento di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento dello stesso e della soccombenza. Ne consegue, pertanto, che l’accoglimento anche solo parziale dell’opposizione, sebbene implicante la revoca del decreto ingiuntivo, non comporti necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell’opposto. Conclude la Cassazione affermando che nel liquidare le spese, non viola il combinato disposto degli artt. 92 e 93 c.p.c. il Giudice che lasci interamente le stesse a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento per lo più parziale della somma recata dall’ingiunzione di pagamento nel corso di giudizio di opposizione.

(Avv. Andrea VECCHIOTTI)