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Il diritto di cronaca non include il pettegolezzo

Intromissioni nella vita privata dei vip giustificate solo se i fatti sono rilevanti per la collettività (Cassazione 42067/2007)

Non è corretto pubblicare su giornali e mezzi di informazione pettegolezzi riguardanti personaggi noti quando tali “chiacchiere o dicerie” non siano utili a valutarne la personalità o la moralità, come nel caso dei cosiddetti “matrimoni vip”. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando parzialmente la condanna per diffamazione a mezzo stampa inflitta all’allora direttore de “Il Giorno” e ad un giornalista del quotidiano autore di un articolo ritenuto diffamatorio nei confronti di una signora, moglie di un noto personaggio, accusata dall’autore del pezzo di aver sposato l’attuale marito per estinguere i debiti del suo fidanzato dell’epoca verso l’editore. La Cassazione ha ricordato in proposito che il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesioni all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera;
b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale;
c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività.
Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività”, mentre “non può mai essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico”. (19 dicembre 2007)


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