Il Consiglio ritenuto che,
il prossimo 27-07-2010 verrà a scadere il Consiglio Nazionale Forense nella sua composizione attuale;
i consiglieri del CNF, uno per distretto di Corte di Appello e ciò a prescindere dal numero degli Avvocati iscritti nei COA del Distretto, vengono eletti dai singoli Consigli dell’Ordine del Distretto stesso;
ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. Lgt. N. 382/44, le votazioni vanno effettuate in ambito consiliare nei 15 gg. antecedenti alla data di scadenza e quindi nel periodo intercorrente dal 12 al 26 Luglio 2010;
in base all’art. 11 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44 ad ogni singolo consiglio dell’ordine spetta:
 1 voto per ogni cento iscritti o frazione di cento sino a duecento iscritti;
 1 ulteriore voto per ogni duecento iscritti sino a seicento iscritti;
 1 ulteriore voto per ogni trecento iscritti da seicento ed oltre;
il numero degli iscritti del Distretto della Corte di Appello di Roma (alla data del 31-12-09) era superiore a 28.500, così ripartiti:
Ordine Iscritti
Civitavecchia 381
Cassino 840
Frosinone 930
Latina 1.875
Rieti 401
Roma 21.979
Tivoli 535
Velletri 1.130
Viterbo 563
Totale 28.634
in base all’art. 11 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44 ad ogni singolo consiglio del Lazio competono i seguenti voti:
Ordine Iscritti Voti
Civitavecchia 381 3
Cassino 840 5
Frosinone 930 6
Latina 1.875 9
Rieti 401 4
Roma 21.979 73
Tivoli 535 4
Velletri 1.130 6
Viterbo 563 4
Totale 28.634 114
il numero degli avvocati iscritti nei Consigli dell’Ordine del Distretto della Corte di Appello di Roma è pari ad oltre il 12% del totale degli Avvocati Italiani (29.000 su 240.000);
l’elezione di un solo Consigliere Nazionale per il Distretto della Corte di Appello di Roma non risponde assolutamente a criteri di rappresentanza, di equità e di democrazia considerato che lo stesso è solo uno dei 26 consiglieri eletti in ambito nazionale, con una rappresentanza di fatto notevolmente inferiore a quello che lo ha eletto; infatti a fronte di un elettorato attivo pari ad oltre il 12% dell’intera avvocatura italiana andrà a rappresentare poco meno del 4% degli avvocati italiani (240.000 : 26 = 9.230 su 240.000 = al 3,85%)
il problema della giusta, equa e democratica rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale Forense dei singoli Distretti di Corte di Appello (da ricondursi necessariamente ad rapporto proporzionale tra il numero degli iscritti nel distretto ed il numero dei eletti), non è nemmeno oggetto di revisione o di rivisitazione del progetto di riforma della professione forense attualmente in discussione in Parlamento (anche
se in un emendamento è previsto l’aumento di un consigliere per i Distretti di Corte di Appello con numero superiore a 10.000 iscritti)
l’attuale sistema di assegnazione dei voti ad ogni singolo consiglio, previsto dall’Art. 11 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44, consente, nell’ambito del Distretto Lazio, che il Consiglio dell’Ordine di Roma, avendo a disposizione ben 73 voti su 114, possa con propria autonoma votazione eleggere da solo il consigliere nazionale e ciò a prescindere di quelle che possono essere le votazioni effettuate negli altri 8 COA del Distretto i quali hanno totalmente n. 41 voti;
ad oggi il Consiglio dell’Ordine di Roma (così come peraltro nelle precedenti tornate elettorali del 2004 e del 2007) non ha ritenuto la necessità di aprire un tavolo di concertazione e/o condivisione, non solo con il nostro Ordine ma anche con tutti quanti gli altri Ordini distrettuali, sul nominativo e/o nominativi del Consigliere Nazionale da eleggere in modo che lo stesso possa essere espressione e rappresentante dell’intero distretto e non di un solo ordine per quanto grande esso sia;
in assenza di tale concertazione e/o condivisione, ed in vigenza di una normativa assolutamente iniqua, considerata la sproporzione di peso elettorale del Consiglio dell’Ordine di Roma rispetto non solo al nostro Consiglio ma anche di tutti quanti gli altri Ordini del Distretto messi insieme (rapporto 73 voti contro 41 voti), il diritto di voto previsto al nostro Consiglio, così come quello degli altri 7 COA del Distretto, non ha alcuna efficacia sostanziale (sia dal punto di vista di elettorato attivo che di elettorato passivo) e di fatto è svuotato di ogni potere e di ogni significato;
pertanto i rappresentanti di circa 7.000 Avvocati, quanti sono quelli iscritti negli Albi tenuti dai COA del Lazio ad eccezione di quello romano, sostanzialmente non hanno nessuna possibilità di incidere sulla nomina del rappresentante del proprio Distretto;
Il Consiglio
Sentita la relazione del Presidente
Letto l’Art. 11 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44,
Preso atto della mancata richiesta di concertazione e condivisione dell’Ordine Distrettuale sul nominativo da segnalare quale possibile effettivo rappresentante dell’intero Distretto;
Considerato che il diritto di voto spettante al nostro Consiglio, così come quello degli altri 7 COA del Distretto, non ha alcuna efficacia sostanziale (sia dal punto di vista di elettorato attivo che di elettorato passivo)
Considerato inoltre che l’eventuale designazione altro non sarebbe che un simulacro di voto, di fatto svuotato di ogni potere e di ogni significato
Delibera
 Di non procedere né alla designazione e nemmeno alla votazione del Consigliere Nazionale del Distretto del Lazio stante la sostanziale inefficacia ed inutilità del voto stesso;
 Di inviare copia del presente deliberato al Ministero, al CNF, alla Cassa di Previdenza Forense, all’OUA e a tutti gli ordini d’Italia.
Il Segretario Il Presidente
F.to Avv. Pietro Messina F.to Avv. Antonio M. Carlevaro