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A partire dal 1° maggio 1995 il
Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice
Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile
molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti
lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha
iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal
1° gennaio 2002.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale
temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica
quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola
volta.
Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.
Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è
soggetto a responsabilità disciplinare.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e
non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una
indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza.
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