RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI PER LE COSE IN CUSTODIA: LE RECENTI NOVITA’ DALLA CASSAZIONE (Cass.ordinanza del 28.07.2017 nr. 18753 e Cass. ordinanza del 26.09.2017 nr. 22419). A cura dell’Avv. Andrea Vecchiotti – Foro di Civitavecchia

 

“L’ente pubblico proprietario (o gestore) di una strada extraurbana ha l’obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale, cd. “banchina” (Cass., ord. 18753/2017).

“L’Ente pubblico non è responsabile ex art. 2051 c.c. laddove venga dimostrato che l’utente della strada, il quale eccepisca l’insidia dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale, conosca perfettamente la zona in cui il sinistro è avvenuto” (Cass., ord. 22419/2017).

 

Di recente la responsabilità degli Enti Pubblici per le cose in custodie ex art. 2051 c.c., ed in particolare quella derivante dalla mancata manutenzione delle strade, è di nuovo stata posta al vaglio della Suprema Corte, la quale si è pronunciata con le due importanti ordinanze nr. 18753/2017 nr. 22419/2017, in epigrafe indicate.

Nel primo caso, con l’ordinanza nr. 18753/2017, i Giudici del Palazzaccio hanno concluso che la buca non segnalata situata nella banchina della strada è causa della responsabilità dell’Ente proprietario della strada per omessa manutenzione delle cose in custodia, estendendo, di riflesso, la responsabilità dell’Ente custode della strada anche a quelle zone accessorie o pertinenze che compongono la carreggiata, quali ad esempio la banchina o le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione.

La vicenda inizia quando la ricorrente, alla guida dell’auto di proprietà dell’azienda per cui lavora, fuoriusciva dalla carreggiata precipitando all’interno di una profonda buca al margine della stessa (banchina), che sarebbe stata non presegnalata né protetta in alcun modo.

In primo grado, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la richiesta di risarcimento del danno, in quanto, a seguito dell’istruttoria sarebbe risultato che la buca era segnalata e che non costituisse ostacolo occulto o inevitabile, attribuendo quindi la causazione del sinistro alla totale colpa del danneggiato.

La Corte d’appello di Ancona, chiamata a giudicare in secondo grado, richiamava, nella motivazione della propria sentenza, alcuni principi già elaborati dalla Suprema Corte in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c. c. ed escludeva la responsabilità dell’ente gestore della strada, affermando che l’incidente sarebbe stato causato dall’alta velocità con cui la ricorrente percorreva la carreggiata, non adeguata alle condizioni di manutenzione della stessa; argomentava che la ricorrente non avrebbe usato la banchina per una manovra di emergenza o comunque per manovre riconducibili alla normalità o prevedibilità della circolazione stradale, bensì solo per avere perso il controllo dell’autovettura finendo fuori dalla sede riservata alla circolazione dei veicoli. Per tali motivi, respingeva la domanda di risarcimento del danno per l’esistenza del caso fortuito che esimerebbe l’Ente proprietario della strada dalla responsabilità.

Nota importante è che, richiamando alcune decisioni della Cassazione, la Corte di Appello di Ancona arriva ad affermare la circostanza che la responsabilità per le cose in custodia della Pubblica amministrazione deve essere dichiarata anche sul buono stato di manutenzione della zona non asfaltata posta tra i margini della carreggiata e  i limiti della sede stradale.

Sul punto interviene infine la Cassazione, la quale, accogliendo il ricorso proposto dalla conducente del veicolo, afferma che la Corte di Appello, sebbene abbia richiamato recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità sull’applicazione dell’art. 2051 c.c., ha tuttavia omesso, nel caso concreto, di prendere atto che  la manovra da cui è scaturito il sinistro era stata aggravata dallo stato di manutenzione della carreggiata. Inoltre, assume che l’eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro non può di certo per se stesso escludere il nesso causale tra la condotta e l’evento (nel caso de quo tra le condizioni della banchina e l’evento dannoso verificatosi) e, pertanto, esimere dalla responsabilità l’ente proprietario della strada. Ripercorre, quindi, una serie di decisioni precedenti della stessa Corte, le quali tutte tendono a precisare che, al fine di escludersi la responsabilità oggettiva in capo alla Pubblica Amministrazione, il custode deve provare che il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con il più efficiente grado di manutenzione. Nel caso specifico andava accertato se l’auto condotta dalla ricorrente, sebbene viaggiasse ad una velocità sostenuta e non consona alle condizioni del manto stradale, si sarebbe potuta fermare sulla banchina ma non sarebbe finita nella buca qualora quest’ultima fosse stata protetta adeguatamente. Conclude la Corte affermando che quando l’evento sia determinato da una concatenazione di azioni o omissioni, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non può escludere il rapporto di causalità tra le stesse cause e l’evento anche se tali cause siano indipendenti dall’omissione del colpevole.

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Nella seconda ordinanza, la nr. 22419/2017, gli Ermellini hanno, con forte convinzione, stabilito che l’ente proprietario della strada non può ritenersi responsabile della caduta in una buca da parte dell’utente della strada quando lo stesso conosca perfettamente la zona in cui il pericolo si trova.

Nel caso concreto, la ricorrente chiamava in causa il Comune di Scandicci affinché venisse accertato il danno causato dalla caduta in una profonda buca in cui sarebbe inciampata in orario notturno mentre portava a passeggio il cane. Già il Tribunale di Firenze, e successivamente la Corte d’Appello territoriale, respingevano la domanda attorea in quanto l’utente della strada ben conosceva le condizioni del manto stradale, il suo cattivo stato di manutenzione e le insidie che lo stessa presentava; la scelta di portare il cane per la passeggiata proprio in quel luogo sarebbe stata, per i giudici di merito, imprudente e, pertanto, idonea a far rigettare la domanda di risarcimento dei danni.

A seguito della doppia sentenza conforme in primo e secondo grado, la danneggiata decideva di ricorrere per Cassazione; la Corte di Legittimità, con ordinanza redatta in forma semplificata, confermava le decisioni dei giudici di merito: in particolare, si soffermava nell’esplicare che è una esimente dalla responsabilità per l’ente proprietario della strada il fatto che l’utente danneggiato possa percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Stabiliscono i Giudici di Piazza Cavour, a tal proposito, che il giudice di merito deve compiere una ricerca accurata circa il comportamento della vittima e della incidenza di tale comportamento nella causazione del danno, soprattutto quando questo può essere previsto e superato con l’adozione delle normali cautele.

Conclude la Suprema Corte asserendo che era circostanza accertata (già nel merito) che l’utente della strada conoscesse l’esistenza della buca e che l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità per portare a passeggio il cane proprio in quel punto che sapeva essere in stato di cattiva manutenzione.

Ottobre 2017 – Avv. Andrea Vecchiotti -Foro di Civitavecchia