Sugli effetti della mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione (Cass. 15.02.2018 n.3709) A cura dell’Avv. Giuseppa Pirrone – Foro di Civitavecchia

 

“Ai  fini del riconoscimento e  della quantificazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, nel concorso degli elementi presuntivi semplici , ai sensi dell’art.156 c.2 c.c, il Giudice può trarre  elementi di convincimento, ex art. 116 cod. proc. civ., dalla  mancata produzione, da parte del coniuge onerato delle dichiarazioni dei redditi aggiornate”

La  Cassazione, sesta sezione civile, con la suddetta ordinanza  chiarisce ancora una volta la disposizione di cui all’art.156 c.c. 2°comma, ai fini del riconoscimento e della quantificazione  dell’assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, considerando nel caso concreto, elemento presuntivo, anche la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate da parte del coniuge onerato .

A norma dell’art 156 c.c. “il  Giudice, pronunziando la separazione , stabilisce a vantaggio del coniuge  cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento , qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

In altri termini , al coniuge cui non sia addebitabile  la separazione è attribuito un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, semprechè non fruisca di redditi propri e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.

La ratio di tale norma si rinviene nella tutela del coniuge più debole e nell’obbligo del coniuge economicamente più forte, di assicurare, laddove i suoi redditi lo consentano, , la conservazione dello  stesso tenore di vita goduto prima della separazione.

Tuttavia,  poichè non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi , consente il raggiungimento di tale risultato, è previsto al  2° comma che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato “..

Il  caso : un marito  propone ricorso per cassazione   avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello , con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso  proposto dalla moglie, nei confronti della pronuncia di primo grado che aveva disatteso la domanda della medesima di corresponsione di un assegno di mantenimento, in sede di giudizio di separazione  personale, da porsi a carico del coniuge. Con il primo motivo di ricorso per quanto qui di interesse – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., il marito si doleva  che la Corte d’Appello, nel determinare in Euro 300,00, l’assegno di mantenimento che il medesimo avrebbe dovuto corrispondere alla moglie, non avesse tenuto conto del fatto che la stessa fosse  titolare di adeguati redditi propri, ed altresì che avesse fondato la pronuncia esclusivamente sulla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi.

Secondo i Giudici “- l’art. 156, comma 2, c.c., deve  essere inteso nel senso che il giudice sia tenuto a determinare la misura dell’assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili «a priori». Tali circostanze devono “ individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Vedasi  anche Cass., 11/07/2013, n. 17199; Cass., 12/01/2017, n. 605); Cass.29/11/1986, n. 7061).

In tale prospettiva, gli Ermellini hanno ritenuto  che è consentito al Giudice di merito di fare ricorso a presunzioni semplici nella sua valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione “ al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell’assegno di mantenimento” e che ciò, “nel concorso dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., configura, un’indebita sostituzione dell’iniziativa d’ufficio a quella della parte cui fa carico l’onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell’esistenza di elementi presuntivi (Cass., 29/11/1986, n. 7061).

Nel caso di specie, secondo la S. C. , il Giudice del merito aveva  provveduto ad una corretta comparazione dei redditi delle parti, accertando che la moglie percepiva un reddito mensile inidoneo  ad assicurarle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, considerato che lo stesso aveva un reddito superiore e risultava  proprietario della di una casa di abitazione, mentre la moglie possedeva solo un terreno agricolo, che il primo, ad onta della dichiarazione da lui effettuata di essere disoccupato e nullatenente, risultava svolgere l’attività di procacciatore di affari, e che il medesimo, in sede  di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, aveva ammesso l’esistenza di redditi in misura maggiore di quella dichiarata.

Inoltre secondo la S.C. “nel concorso degli elementi presuntivi suesposti, il giudice di appello aveva , quindi, correttamente valorizzato – al fine di trarne elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ. – anche la mancata produzione, da parte dell’appellato, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.

Il ricorso pertanto veniva dichiarato inammissibile .

Si evidenzia che anche in presenza della documentazione reddituale prodotta,  la S.C. . con l’ordinanza 2445 del 2015 ha stabilito che il Giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento, deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i  coniugi avevano goduto durante la convivenza” e deve accertare le disponibilità patrimoniali di chi è obbligato a corrispondere l’assegno. A tal fine, spiega la Corte richiamando una precedente decisione del 2007 (Cass. civ., sez. I, n. 9915 del 24 aprile 2007), “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico”.

In conclusione, con riguardo alla valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione , il riferimento dell’art. 156, II comma CC “alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato” permette al Giudice, al fine di garantire la conservazione del  tenore di vita goduto prima della separazione, di mettere sotto la lente di ingrandimento non soltanto le dichiarazioni dei redditi ufficiali (es. IRPEF), ma anche altri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, come ad esempio l’assegnazione al coniuge beneficiario della casa coniugale e le maggiori spese alle quali possa andare incontro il coniuge onerato, nonché ogni altro fatto economico diverso dal reddito, suscettibile d’incidenza sulle condizioni economiche delle parti , come il possesso di beni improduttivi di reddito ma patrimonialmente rilevanti o le elargizioni da parte dei familiari che erano in corso durante il matrimonio e si protraggono in regime di separazione con regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato.

Potranno, nel caso concreto, incidere sulla quantificazione dell’assegno le circostanze,  riguardanti , ad esempio, la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro rapportata all’età ed alle condizioni di mercato del luogo in cui vive il coniuge beneficiario, nonché alla sua pregressa esperienza lavorativa o professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione.

Nel concorso degli elementi presuntivi suesposti, quindi   il giudice può considerare – al fine di trarne elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ. –   anche la mancata produzione, da parte del coniuge onerato, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate ma deve tenere conto degli altri elementi, di ordine economico,anche in presenza delle dichiarazioni reddituali prodotte.