TITOLO VI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art. 69 – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

  1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
  1. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
  1. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
  1. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 70 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine

  1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
  1. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
  1. L’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
  1. L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
  1. L’avvocato deve  comunicare  al  proprio  Consiglio  dell’Ordine  gli  estremi  delle  polizze
  1. L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 71 – Dovere di collaborazione

  1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
  1. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
  1. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
  1. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 72 – Esame di abilitazione

  1. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
  1. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
  1. Il candidato che, nell’aula  ove  si  svolge l’esame di  abilitazione, riceva scritti  o appunti  di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – TESTO COMPLETO PDF
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
TITOLO II – RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI
TITOLO IV – DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
TITOLO V – RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
TITOLO VI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE