REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CAMERA PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
Art. 2 – Domanda di mediazione
La domanda di mediazione si attiva con una domanda presso l’ODM. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 28/2010 la domanda di mediazione è depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente a conoscere della controversie deve essere depositata con qualunque strumento idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione.
Gli atti introduttivi della procedura di mediazione devono essere presentati con procedura dedicata che permette, mediante il gestionale Concilio (o altro gestionale), di compilare e presentare in telematico un’istanza di mediazione e/o aderire ad un invito alla mediazione
Deve contenere:
i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento;
i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere, con attestazione scritta del relativo potere;
descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
i dati identificativi del difensore della parte, nell’ipotesi di cui all’art.1, comma 3°;
nei casi di usucapione, a cura delle Parti, come condizione di procedibilità dell’istanza, il certificato ventennale attestante le eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e, in caso di terreni, anche il certificato di destinazione urbanistica;
autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa.
dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento;
richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione;
richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti.
Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’Organismo.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Le parti dovranno sottoscrivere e depositare modulo di consenso informato.
Art. 3 – La Segreteria
La Segreteria provvede ai servizi attinenti la mediazione.
A) Tiene un Registro degli Affari di Mediazione, anche informatico, dove vengono annotati:
il numero d’ordine progressivo delle istanze proposte;
i dati identificativi delle parti e dei loro Legali;
l’oggetto della mediazione;
il Mediatore designato;
la data finale del procedimento;
l’esito conclusivo del procedimento stesso.
B) Per ogni procedimento di mediazione, forma apposito fascicolo informatico, dove andranno inseriti:
– la domanda di mediazione ed i suoi allegati in copia;
– la nomina del Mediatore e la relativa comunicazione;
– la sua accettazione e la dichiarazione di imparzialità;
– l’avviso di convocazioni delle Parti redatto e sottoscritto dal Mediatore;
– le comunicazioni trasmesse alle Parti con l’originale delle ricevute;
– le date degli incontri e le Parti presenti attestate dal Mediatore;
– originale della proposta formulata dal mediatore, della sua eventuale comunicazione alle Parti, del verbale di accordo o di mancata conciliazione.
C) Consegnerà alle Parti copia dell’atto che attesti la conclusione del procedimento, redatto dal mediatore nominato, anche quando la Parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire ovvero in qualsiasi momento le Parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.
Infine la Segreteria non è autorizzata ad accettare documenti in originale a norma dell’art. 2961, co. 1, del Codice Civile, così come richiamato dal D.M. n. 180/2010; conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per il termine di almeno tre anni dalla data della loro conclusione; consegna copia dei provvedimenti che definiscono la procedura a ciascuna delle Parti; su richiesta delle Parti può rilasciare copia degli atti depositati nel fascicolo non coperti dalla riservatezza; consegna alle Parti la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo e di cui all’allegato B, che, una volta completata e sottoscritta dalle Parti, provvederà a trasmettere al Responsabile del Ministero.
Art. 4 – Sede del procedimento e designazione del Mediatore
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell’ODM.
Sede incontri – Via Terme di Traiano, 56/A, 00053 Civitavecchia RM
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
3. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Presidente dell’Organismo designa un Mediatore, secondo un criterio di turnazione, scegliendolo, a rotazione, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, che terrà conto anche dell’oggetto e del valore della controversia, nel rispetto delle peculiari e specifiche competenze professionali ed esperienze formative acquisite da ciascun mediatore. Nei casi di incompatibilità e/o temporanea impossibilità del Presidente, il potere di designazione del Mediatore è esercitato dal Consigliere anziano, al momento reperibile.
Per affari di particolare importanza e difficoltà, il Presidente dell’Organismo può nominare anche Mediatori ausiliari, ma la composizione dell’Organo non influisce né altera la quantificazione del compenso previsto (cfr. art. 11 – Spese e Indennità).
Le Parti, congiuntamente, possono richiedere all’Organismo che sia nominato un Mediatore di propria fiducia. Il Responsabile dell’Organismo, a suo insindacabile giudizio, se non ravvisa motivi ostativi, nomina il Mediatore indicato dalle Parti, anche in deroga al rispetto dei criteri interni di affidamento degli incarichi.
Quando il Mediatore non può procedere ai sensi dell’art. 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 28/2010, può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso il Tribunale di Civitavecchia, facendo sottoscrivere l’onere delle spese alle Parti.
In tali casi ci si potrà avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi, con i quali l’Organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché si potranno utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
La Segreteria dà immediata comunicazione al Mediatore, via e-mail, fax o pec indicati dal Mediatore al momento dell’iscrizione, dell’avvenuta nomina, per l’espletamento degli incombenti a suo carico, a partire dalla accettazione e dalla sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2 lettera a) del D. Lgs 28/2010, da cui dipende l’inizio del procedimento di mediazione (allegato A).
Il Mediatore dovrà comunicare entro 2 (due) giorni, dall’avvenuta notizia dell’affidamento dell’incarico, la propria disponibilità. Qualora il Mediatore non comunichi la propria disponibilità, oppure, dopo aver comunicato la disponibilità, non accetti formalmente l’incarico entro 7 (sette) giorni, il Responsabile dell’Organismo provvederà alla designazione di altro Mediatore, con perdita in capo al Mediatore inizialmente designato, del diritto ad essere incaricato per altro incarico nel successivo turno; la mancata accettazione nei termini, così come sopra delineata, per la seconda volta consecutiva, comporterà la cancellazione dall’Albo dei Mediatori.
4. La mediazione potrà svolgersi su richiesta delle parti anche in forma telematica come da procedura indicata
4 1. Il procedimento di mediazione telematica è attuabile solo ed esclusivamente con il consenso di tutte le parti. È sempre ammessa la mediazione in modalità cd. mista con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti davanti al mediatore.
4.2. Il mediatore ha comunque facoltà di fissare il primo incontro di mediazione in via telematica e, soltanto qualora, previa adesione al primo incontro, una o tutte le parti richiedano lo svolgimento in presenza, dovrà riprogrammare il primo incontro di mediazione in presenza.
4.3. Il procedimento di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore. Il mediatore ha la possibilità di eseguire sessioni separate con ciascuna parte, condividere documenti, gestire documenti riservati, ecc.
4.4. L’accesso alla piattaforma è riservato alle parti, ai difensori ed al mediatore nonché a tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di mediazione (a titolo esemplificativo: praticanti, consulenti, mediatori tirocinanti). Per la partecipazione al procedimento di mediazione telematica le parti devono compilare la dichiarazione sostitutiva reperibile sul sito https://www.ordineavvocaticivitavecchia.it/regolamento-della-camera-di-mediazione-presso-ordine-avvocati-civitavecchia/ da trasmettere al mediatore e dichiarano che nessun soggetto terzo sarà presente nella stanza in cui si trovano e che l’incontro non sarà in alcun modo registrato. L’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.
4.5. Tutti i soggetti che partecipano da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l’Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
4.6. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell’incontro.
4.7. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in videoconferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l’incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.
4.8. L’esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l’inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.
4.9. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla segreteria dell’Organismo o dal mediatore.
4.10. A tal fine la segreteria dell’Organismo o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla “stanza virtuale”.
4.11. Il link inviato alle parti per l’accesso alla “stanza virtuale” è personale e non cedibile a terzi; l’Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
4.12. Alla data e all’ora stabiliti per l’incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti.
4.13. I verbali e gli accordi redatti dal mediatore all’esito dell’incontro in videoconferenza sono inviati alle Parti, le quali si impegnano ed obbligano a restituire il verbale firmato nel termine di giorni 15 dalla data in cui si è tenuto l’incontro di mediazione.
4.14. Le Parti – se prive del dispositivo di firma digitale – provvedono a stampare e firmare i suddetti documenti e, dopo averli scansionati, provvedono all’invio degli stessi al mediatore previa sottoscrizione con firma digitale da parte degli Avvocati, i quali certificano la sottoscrizione autografa della parte assistita. Il mediatore, verificata la corrispondenza dei verbali e degli accordi sottoscritti e inviati dalle parti con gli originali da lui redatti, provvede quindi a sua volta a firmarli.
4.15. Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell’area loro riservata sul gestionale Concilio previo pagamento delle indennità di mediazione.
Art. 5 – Funzioni del Mediatore
Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le Parti a trovare un accordo di comune gradimento. Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice deontologico approvato dall’Organismo e deve assicurare la riservatezza ed il corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Dopo la sottoscrizione dell’apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a) D. Lgs 28/2010 il Mediatore potrà prendere visione degli atti e dovrà provvedere personalmente a trasmettere l’atto di convocazione avanti a sé, alle Parti ed ai loro difensori o ai rappresentanti nominati, unitamente a copia della domanda di Parte istante, fissando il primo incontro entro e non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, utilizzando il mezzo che riterrà più idoneo e che comunque dia prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, ovvero rimetterà tale onere alla Parte istante, che provvederà a Sua cura e spese.
Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse Parti od in favore di una sola di esse, benché ne fosse autorizzato, in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
Il Mediatore che ritiene di non poter garantire la sua imparzialità deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell’Organismo. La mancanza è disciplinarmente sanzionata.
L’Organismo si riserva di sostituire, di propria iniziativa, o su sollecitazione delle Parti, in ogni momento, chi è stato incaricato del procedimento, qualora fossero rilevate incompatibilità con la sua persona e il corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Tuttavia, qualora il Responsabile dell’Organismo ritenga le ragioni addotte dalle Parti non fondate, non provvede alla sua sostituzione. Se le Parti si rifiutano di accettare le scelte dell’Organismo, la domanda è rifiutata ovvero il procedimento è annullato; le spese e le indennità già versate all’Organismo e di cui al successivo art. 11, non sono ripetibili.
Se una o entrambe le Parti presentano l’istanza di cui all’art 14 co 3° D. Lgs. n. 28/2010, provvederà alla sostituzione del mediatore il Presidente dell’Organismo, utilizzando il medesimo criterio di cui al precedente art. 5 co. 1.
Ove Mediatore sia lo stesso Presidente dell’Organismo, competente a provvedere sulla istanza sarà uno dei membri del Consiglio dell’Ordine componente dell’O.d.M.
In casi particolari o qualora la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può nominare un consulente tecnico disponendone la convocazione ed in tal caso farà sottoscrivere alle Parti apposita lettera di incarico e di accollo di ogni relativo onere, da contenere da parte del consulente al minimo della tariffa professionale.
Per semplificare la procedura e garantire minori costi alle Parti, potrà chiedere di essere affiancato da altro Mediatore, scelto tra gli Organismi abilitati, che avranno stipulato apposita convenzione con questo Organismo, come previsto all’art. 5, co. 4.
Il Mediatore, d’intesa con le Parti, può fissare eventuali incontri successivi entro il termine massimo di mesi tre dal deposito della domanda di mediazione, termine massimo previsto per lo svolgimento del procedimento di mediazione, salvo espressa autorizzazione delle Parti.
Art. 6 – Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7, 7° comma.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 7 – Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell’ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8 – Avviso di convocazione e ambito del primo incontro.
Il Mediatore, nell’atto di convocazione la Parti, dovrà inserire l’avvertimento che le Parti devono partecipare a tutti gli incontri con l’assistenza di un avvocato ai sensi dell’art. 8, co. 1, D. Lgs 28/2010, aggiunto dal D. L. 21.6.13 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9.8.13 n. 98; che l’incontro si terrà in ogni caso anche in assenza della controparte e che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. lgs., n. 28/10, il Giudice potrà desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c. e condannerà la Parte costituita, che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, quando la mediazione sia obbligatoria, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; il Mediatore informerà, altresì, le Parti dei benefici fiscali previsti per i verbali di accordo dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010.
Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le Parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché la Parte invitata ha comunicato espressamente di non voler aderire ovvero non sia comparsa o dichiari comunque di non voler procedere, il Mediatore redigerà un verbale di conclusione della procedura senza l’accordo per mancata adesione della parte invitata ai sensi dell’art. 5, co. 2 bis, DLgs 28/2010, aggiunto dal DL 21.6.13 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9.8.13 n. 98, di cui la Segreteria rilascerà copia alla Parte istante.
Per esigenze organizzative della Camera di conciliazione ovvero nel caso di diverso accordo tra le Parti, comunicato per iscritto al Mediatore ed alla Segreteria almeno cinque giorni lavorativi prima dell’incontro, quest’ultimo potrà essere differito per una sola volta e di non oltre 15 giorni.
Art. 9 – Procedimento di mediazione
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare all’incontro preliminare e a quelli successivi di mediazione personalmente con l’assistenza obbligatoria di un avvocato per i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tutti gli altri casi in cui la parte promuove volontariamente la procedura di mediazione, l’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
2. La presenza personale della parte è sempre fortemente consigliata al fine di garantire l’efficacia della procedura di mediazione. Nei casi in cui la parte non possa partecipare personalmente e per gravi e comprovati motivi ritenga comunque di partecipare alla mediazione attraverso un procuratore, il rappresentante deve essere munito di apposita procura sostanziale che gli attribuisca la piena disponibilità dei diritti in contestazione ed essere a conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata. Ai fini della sottoscrizione dell’accordo, nei casi in cui le parti concludano uno degli atti previsti dall’articolo 2643 c.c. sarà necessario che il rappresentante sia munito di procura notarile.
3. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro previo accesso alla piattaforma “Concilio” con le credenziali fornite nell’avviso di convocazione . Diversamente l’incontro potrebbe essere rinviato ad altra data. Qualora al secondo incontro la parte convocata non ha ancora aderito, la mediazione si conclude con verbale negativo di mancata adesione emesso dal mediatore anche solo in collegamento telematico con la parte istante e comunicato alla parte istante a mezzo pec.
4. Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. Di quanto avviene nel corso degli incontri non viene redatto verbale.
5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
6. Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
7. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
8. Nei casi previsti dall’art. 11 del decreto legislativo sopra richiamato, se entrambe le Parti lo richiedono nel corso del procedimento, il Mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo; il Mediatore ha facoltà di formulare una proposta nel caso in cui glielo richieda anche una sola Parte nella domanda introduttiva o nel corso del procedimento ovvero se egli stesso reputi di avere elementi sufficienti.
9. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le Parti che se il provvedimento che definisce il giudizio: a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, restando ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 c.p.c., il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla Parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla Parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla Parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
10. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
11. Il Mediatore la trasmette alle Parti, per il tramite del legale costituito, con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione e le Parti fanno pervenire al mediatore medesimo, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata ed il Mediatore forma il relativo verbale di esito negativo che deposita presso la Segreteria.
12. Nei casi di usucapione il Mediatore dovrà dare atto che:
– l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, ex art. 16 comma 9 D.M. 180/2010, stante l’obbligatorietà della mediazione per la materia dell’usucapione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010;
– le Parti sono state rese edotte che a norma del combinato disposto degli articoli 2643, n. 12 bis, e 2644 del codice civile, “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli accordi di mediazione medesimi” anche e soprattutto riguardo alle iscrizioni e trascrizioni risultanti dal certificato ventennale allegato al verbale di conciliazione;
– le Parti sono state rese edotte che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, le stesse prendono atto che l’accordo è soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 n. 12 bis del Codice Civile e dichiarano di aver ben compreso che l’accordo di mediazione, che accerta l’usucapione, anche se trascritto, non può essere opposto né al creditore pignorante, né al creditore ipotecario, né a qualunque terzo che abbiano trascritto o iscritto anteriormente i loro atti o diritti, secondo il principio della continuità delle trascrizioni;
– le Parti si danno atto che il verbale di accordo, con cui si accerta l’intervenuta usucapione del bene immobile in parola, è soggetto a trascrizione ai sensi dell’art 2643 n. 12 bis c.c. e che, pertanto, le firme devono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
Conseguentemente le Parti possono:
impegnarsi, da subito, a comparire senza ritardi avanti al Notaio, scelto di comune accordo tra loro, per procedere alla ripetizione delle volontà e dichiarazioni rese in sede di mediazione, nelle forme ritenute ai sensi del 2657 c.c. idonee alla pubblicità immobiliare, impegnandosi, altresì, a fornire al Notaio incaricato tutta la collaborazione necessaria per la raccolta dei documenti e delle informazioni che egli riterrà opportune;
richiedere al Notaio, scelto di comune accordo, di partecipare al procedimento di mediazione affinché egli possa provvedere, seduta stante, all’autenticazione della sottoscrizione dell’accordo allegato al processo verbale, che solo in questo caso, potrà essere redatto in duplice originale, affinché uno di questi possa essere conservato dal Notaio nei propri atti ed essere utilizzato dal medesimo per procedere alle relative formalità;
in entrambi i casi, le Parti devono impegnarsi a fornire al Notaio tutti i documenti necessari e prescritti dalle vigenti normative in materia e le integrazioni che egli richiederà ai fini della validità dell’atto.
il Mediatore ha reso edotti gli Avvocati che, ai sensi dell’art. 12, n. 1, D. Lgs. 28/2010, con la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione, questi attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;
l’accordo di conciliazione dovrà contenere l’esatta identificazione catastale del bene immobile oggetto di usucapione e l’esatto valore dell’immobile ai fini fiscali.
Art. 10 – Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
quando le parti raggiungono un accordo;
quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. In caso di esito positivo dell’incontro, perché le Parti raggiungono tra loro l’accordo o aderiscono entrambe alla proposta formulata dal Mediatore, si redige un verbale, nel quale si dà atto che le Parti hanno trovato una soluzione conciliativa, come da separato allegato, che deve far parte integrante il verbale. Il verbale viene datato e sottoscritto dalle Parti, o dai loro rappresentanti, presenti o immediatamente convocate, dai loro Avvocati e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, in tanti originali quante sono le Parti, depositato presso la Segreteria dell’Organismo e conservato nel fascicolo della Camera di Conciliazione; gli altri originali del verbale, sempre dopo l’apposizione del depositato della Segreteria dell’Organismo, vengono rilasciati alle Parti che hanno partecipato al procedimento affinché possa essere utilizzato dalle medesime Parti, in caso di necessità, come titolo esecutivo. L’allegato al verbale, contenente l’accordo, è datato e sottoscritto dalle Parti o dai loro rappresentanti, presenti o immediatamente convocati, e sottoscritto dai loro Avvocati, i quali attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il verbale di conciliazione con l’allegato accordo, quando è sottoscritto, come sopra, dalle Parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Quando l’accordo allegato al verbale non è sottoscritto anche dagli avvocati, lo stesso, su istanza della parte interessata, è omologato del Presidente del Tribunale di Civitavecchia o, in caso di controversie transfrontaliere, del Presidente del Tribunale dove il verbale dovrà avere esecuzione e costituirà titolo esecutivo per le obbligazioni in esso contenute per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Come previsto dall’art. 11 D. Lgs n. 28/2010, se con l’accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato in tanti originali quante sono le parti presso la Segreteria dell’ODM e dopo l’apposizione del depositato viene rilasciato alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine della procedura di mediazione, le parti sono invitate a compilare il modulo di gradimento che dovrà essere consegnato alla Segreteria.
Il mediatore che nel corso di un anno ha ricevuto almeno tre giudizi negativi dall’utenza, nell’anno successivo dovrà essere coadiuvato da un altro mediatore nello svolgimento delle mediazioni assegnate.
Art. 11 – Spese di mediazione e indennità del Mediatore.
Le indennità comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto, da ciascuna Parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (quaranta/00) oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro, e di euro 80,00 (ottanta/00) oltre IVA, per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla Parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
In caso di mancata adesione della Parte chiamata in mediazione, per lo svolgimento dell’incontro con il Mediatore e la Parte istante, quest’ultima dovrà corrispondere all’Organismo una somma aggiuntiva pari ad euro 61,00 iva inclusa oltre alle spese già corrisposte per l’adesione al procedimento pari ad €. 48,80 iva inclusa, tenuto conto del valore della lite dichiarato, così come previsto dall’art. 16 comma 4° lettera e) D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011.
L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
deve essere ridotto ad euro 40,00 (quaranta/00) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta/00) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, il mediatore decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. Il mancato pagamento delle spese di avvio e di mediazione, compresi gli accessori, costituisce giusta causa di recesso per l’Organismo di Mediazione.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
È liquidato a parte o convenuto dalle Parti medesime con il professionista incaricato il compenso per gli eventuali esperti.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica Parte.
Nel caso di mancato accordo al primo incontro, nessuna spesa di mediazione è dovuta per l’Organismo di Mediazione.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento dell’indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Sarà cura dell’Organismo di Mediazione trasmettere la richiesta di esonero ai competenti uffici per le verifiche del caso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’ODM.
I Mediatori, professionisti autonomi abilitati, accettano di svolgere il compito di assistere le parti nella ricerca di un accordo, che esse reputino soddisfacente, per la composizione della controversia, alle condizioni e nel rispetto del Regolamento e del codice deontologico dell’Organismo. I Mediatori sono iscritti in appositi elenchi conservati presso la Segreteria e formati sulla base dei requisiti di formazione e di onorabilità previsti dall’art. 16, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 nonché dall’art. 4 del D.M. 180/2010. Possono presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi dei mediatori dell’Organismo soltanto Avvocati iscritti all’Albo del Foro locale ovvero Dottori in giurisprudenza iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, per le domande che rientrino nei limiti previsti per il patrocinio in giudizio degli abilitati.
Ai Mediatori spetta il 60% dell’indennità di cui all’allegata tabella A, che verrà liquidato dietro presentazione di fattura.
Possono essere iscritti in altri O.D.M. per un totale massimo di 5.
Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Parti, il Mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 12 Tirocinio dei mediatori
L’Organismo consente ai mediatori, a titolo gratuito, il tirocinio assistito previsto e reso obbligatorio dagli artt. 4 e 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal d.m.145/2011.
Al fine di consentire ai mediatori iscritti il tirocinio assistito reso obbligatorio dalla normativa vigente, al mediatore designato per ogni singolo affare di mediazione, vengono affiancati fino ad un massimo di due tirocinanti.
I tirocinanti assistono alle sessioni di mediazione, collaborano ed espletano le incombenze materiali che eventualmente si possono rendere utili o necessarie, e sono vincolati agli stessi obblighi di riservatezza e di segreto professionale a cui sono vincolati i mediatori, le parti e i loro rappresentanti, ai sensi della normativa vigente in materia.
I mediatori tirocinanti sono altresì sottoposti agli stessi obblighi dei mediatori come stabiliti nell’art. 6 del presente regolamento e della normativa in vigore. Ai tirocinanti si estendono le garanzie ed il principio di inutilizzabilità sancito nell’art. 10 del D. Lgs. 28/2010.
Art. 13 Rinvio finale
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, l’Organismo rinvia alle norme del codice civile ed alle disposizioni in materia di mediazione e conciliazione, in particolare quelle contenute nel D.Lgs n. 28/2010 e nel DM 180/2010.