REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. ORDINE AVVOCATI CIVITAVECCHIA

    1. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

    2. DI CIVITAVECCHIA

    3. Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento degli Avvocati di Civitavecchia

Art. 1 — Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito “Organismo”) costituito dall’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia (di seguito, “Ordine”)1.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 — Funzioni e obblighi

L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 3 — Iscrizione

Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ovvero il Referente, in qualità di suo procuratore, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia. Possono essere iscritti all’Organismo, quali Gestori, i soli Avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia. Può essere iscritto all’Organismo, quali Referente, un solo Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

Art. 4 — Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all’albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Art. 5 — Organi

Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

a) un Referente;

b) una segreteria amministrativa;

Il Referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all’Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Art. 6 —Rappresentanza

Il Presidente del COA di appartenenza è il legale rappresentante dell’Organismo di Composizione della Crisi. È tenuto a stipulare polizza assicurativa, con massimale non inferiore a un milione di euro, per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di composizione della crisi da parte dell’Organismo.

Art. 7 — Referente

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e la durata dell’incarico è fissata in tre anni, rinnovabili. La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo Referente.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”).

Il Referente cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo:

  • supervisiona la tenuta dei registri amministrativi e contabili dell’organismo;

  • esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;

  • effettua una sommaria valutazione delle domande presentate e nomina o sostituisce il gestore della crisi;

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’Organismo superiori ad Euro 500,00 (euro cinquecento), deliberati dal Referente, dovranno essere approvati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Referente stesso.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Segretario dell’Ordine, quale responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Si stabilisce sin da ora, che per l’esercizio in corso alla data di iscrizione dell’Organismo al registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e per il successivo esercizio, l’incarico di Referente sarà svolto a titolo gratuito. In seguito l’attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

Art. 8 — La Segreteria amministrativa

La Segreteria amministrativa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi e rappresenta la segreteria amministrativa. La segreteria amministrativa ha compiti operativi e presta attività di supporto all’Organismo ed al Gestore della crisi. L’incarico è affidato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia al personale del Consiglio dell’Ordine. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, rinnovabili. La cessazione dell’incarico per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo incaricato.

La segreteria amministrativa ha sede presso l’Organismo.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello della segreteria amministrativa personalmente o a mezzo pec.

La Segreteria:

– tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito;

  • verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;

  • effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione.

Art. 9 — Gestore della crisi

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla Legge n. 3/2012 e dal Decreto n. 202/2014.

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.

Qualora il Debitore istante lo richieda per iscritto, il Referente può nominare un Gestore di fiducia sul principio dell’intuitu personae

Art. 10 — Accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore

Il gestore della crisi comunica entro 3 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico.

Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell’accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 11 — Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore

Il gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4 del decreto n. 202/2014, e dell’attestato del Corso di Formazione Professionale da Gestore della Crisi.

Art. 12 — Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario.

All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all’art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell’opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Art. 13 — Rinuncia dell’incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell’organismo e del Referente tramite pec.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l’art. 10 del presente Regolamento.

Art. 14 — Incompatibilità e decadenza

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

  • svolgono incarico di Referente;

  • sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;

  • non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A” al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Art. 14 — Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L’Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell’elenco di cui agli artt. 6 e 9 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell’obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art. 15 — Compensi spettanti ai gestori e all’organismo di composizione

I compensi indicati nel tariffario (Allegato “B”) e definiti dall’art. 16, 1° comma, del D.M. 202/2014, comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione svolta dall’Organismo, incluse le attività accessorie alla stessa nonché quelli per il gestore della crisi e gli ausiliari.

Il Gestore può percepire acconti dal Debitore istante

Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l’intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore , le attività accessorie e gli ausiliari, e sono determinati ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione le tariffe indicate nell’allegato “B” parametrati secondo le disposizioni degli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Al momento del conferimento dell’incarico l’organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi indicare i dati della polizza assicurativa di cui all’art. 4, comma 3, lettera c) del decreto n.202/2014. La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e tributi.

I versamenti del saldo e dell’acconto devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario con coordinate come indicate sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia (anche in conformità a quanto previsto dall’art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all’Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 — Responsabilità

L’Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal Referente nell’adempimento della prestazione.

Allegato “A”

Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell’organismo di composizione della crisi

Articolo 1 – indipendenza

Il gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – Imparzialità

Il gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 – Neutralità

Il gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 – Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti. La violazione di tale divieto comporta la cancellazione dall’elenco dei gestori, salve le ipotesi previste dalla legge come reato.

Articolo 5- Competenza

Il gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 – Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 – Riservatezza

Il gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 – Correttezza lealtà obblighi del gestore –gestore infedele

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l’inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell’Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell’Organismo, che nomina altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

Sara’ obbligo del Gestore comunicare al Referente, entro 30 giorni dalla conoscenza, il tipo di sovraidebitamento accolto e dichiarato dal Giudice. Il Gestore che non ottemperi a quanto previsto in Regolamento sarà richiamato dal Referente, per conoscenza all’Ordine; dopo tre richiami il gestore verrà cancellato dall’Elenco.

Il Gestore che trattenga somme per se, anche in accordo con il debitore istante, verrà cancellato dall’Elenco e il suo nominativo, a cura dell’Ordine professionale, verrà comunicato al CdS e al Ministero di Giustizia.

Allegato “B”

Documenti Tariffario Regole sul deposito della Relazione del Gestore

dell’O.C.C. CIVITAVECCHIA

Articolo 1 – Documenti

La documentazione che il debitore deve allegare all’istanza deve essere obbligatoriamente prodotta ad esclusiva cura e spese dal proponente o dal suo legale. Nella sua istanza il debitore istante o, se nominato, il suo legale, alternativamente o singolarmente, dovranno asseverarne l’autenticità e la veridicità.

Articolo 2 – versamenti e puntualizzazioni

Il versamento dell’iscrizione dell’istanza di Euro 300,00, e le competenze in acconto in favore dei Gestori di cui il successivo articolo, dovranno obbligatoriamente essere  versati dal debitore istante in un’unica soluzione contestualmente al deposito dell’istanza; l’Organismo preleverà, ad esclusione dell’iscrizione che sarà trattenuta interamente, il 20% delle competenze del Gestore.

Qualora sia mancante un solo versamento, ciò sarà ritenuto sopravvenuto disinteresse dell’istante, la procedura sarà sospesa e non se ne darà seguito fino ad avvenuto versamento.

Tutti i versamenti effettuati ed imputati a spese di avvio della procedura non saranno restituiti al debitore istante e/o al suo avvocato anche nel caso che il Giudice non ammetta nessuna ipotesi di sovraidebitamento, liquidazione, piano del consumatore e/o altre ipotesi previste e/o, ad oggi, non disciplinate dalla Legge.

Articolo 3 – Compensi in acconto

Sono dovuti al Gestore i seguenti compensi in acconto quali siano le ipotesi di sovraidebitamento, liquidazione, piano del consumatore e/o altre previste e/o, ad oggi, non disciplinate dalla Legge.

Euro 500,00 alla proposizione della domanda/istanza da parte del Debitore istante; il pagamento può avvenire anche da Suoi aventi causa

Euro 500,00 al momento del deposito della Relazione da parte del Gestore oltre il contributo unificato per l’iscrizione, la marca da bollo da allegare all’iscrizione stessa

I detti s’intendono oltre accessori ovvero I.V.A. e C.A.P. .

Al gestore l’Organismo preleverà, sulla somma netta, il 20%

Articolo 4 – Parametri

Il compenso al Gestore è determinato ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, agli artt. 14 e ss. del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014 e successivi adeguamenti e modificazioni, ridotti nella misura del 30% sulla base dei seguenti parametri tariffari calcolati, alla media percentuale, sull’ammontare dell’attivo realizzato, nelle seguenti misure:

  • dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;

  • dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

  • dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

  • dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

  • dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

  • dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

  • dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

  • dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

e secondo, la media percentuale, sull’ammontare del passivo accertato, risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato:

  • dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro;

  • dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Articolo 5 – Riduzioni per casi specifici

I compensi determinati a norma del precedente Art. 2 sono ridotti nella misura del 50% nelle ipotesi di fattispecie di cui al Capo II, sezione I, della L.3/12 che non prevedono liquidazione dei beni.

I compensi sono ridotti di un ulteriore 20% nell’ipotesi di attività svolte direttamente dal richiedente con l’ausilio del professionista di fiducia.

Nelle ipotesi che fanno ricorso alla liquidazione dei beni l’importo determinato è diviso al 50% tra il Gestore ed il Liquidatore.

Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Articolo 6 – puntualizzazioni

L’organismo da atto che i compensi dovuti e disciplinati negli articoli 4 e 5 potranno essere pagati anche con acconti, previo accordo con il gestore alle seguenti modalità:

  • In caso di liquidazione dei beni l’importo stabilito dovrà essere versato, per il 50% al rilascio della asseverazione, per l’ulteriore 50% potrà essere incassato dall’Organismo all’esito della vendita del bene in prededuzione.

  • In caso di assenza della fase di liquidazione l’importo complessivo dovrà essere versato a saldo al momento del rilascio della asseverazione.

Articolo 7 – deposito relazione da parte del gestore e termini comunicazioni obbligatorie sul tipo di sovraindebitamento

Il gestore dovrà iscrivere e depositare la sua relazione entro giorni 60 dall’incarico prorogabili, con motivazioni, fino ad un massimo di giorni 30,  con formale richiesta dello stesso gestore al referente, messo in conoscenza il debitore istante.

Sara’ obbligo del Gestore comunicare al Referente, entro 30 giorni dalla conoscenza, il tipo di sovraidebitamento accolto e dichiarato dal Giudice. Il Gestore che non ottemperi a quanto previsto in Regolamento sarà richiamato dal Referente, per conoscenza all’Ordine; dopo tre richiami il gestore verrà cancellato dall’Elenco e la cancellazione verrà comunicata, a cura del Referente, al Ministero della Giustizia

Articolo 8 – sulla comunicazione al referente da parte del gestore del preventivo dei costi e delle spese – divergenze e decisione del referente inoppugnabile – sanzioni a carico del gestore.

Il gestore dovrà obbligatoriamente, come da precedente articolo, comunicare al Referente, entro 30 giorni dalla conoscenza, il tipo di sovraidebitamento accolto e dichiarato dal Giudice.

Nei successivi 30 giorni dalla detta comunicazione il gestore dovrà obbligatoriamente comunicare il il preventivo costi e spese al referente.

Qualora si appalesino dei disaccordi tra il gestore e il debitore istante/avvocato dello stesso, il gestore comunicherà la problematica al referente il quale convocherà le parti e, all’incontro, entro mezz’ora dalla esposizione delle rispettive volontà e divergenze, anche scritte, deciderà. La decisione sarà inoppugnabile.

Il preventivo costi e spese dovrà essere obbligatoriamente comunicato entro e non oltre giorni trenta, da parte del Gestore, al Referente. Qualora la comunicazione non avvenga, il Referente relazionerà l’Ordine professionale il quale adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Il Gestore che non abbia comunicato il preventivo costi e spese al referente, verrà convocato dall’Ordine professionale per prima dichiarare e poi formalizzare le sue motivazioni. 

Verrà convocato anche l’istante con, se presente, il Suo avvocato; il debitore dichiarerà le proprie motivazioni in merito alla mancata sottoscrizione del preventivo costi e spese e dichiarerà, nel contempo, di non avere consegnato al Gestore nessun importo. 

Ad accordo concluso le parti, in presenza, ovvero Debitore istante munito di documento e C.F., Suo eventuale Avvocato, Gestore della crisi, apporranno al preventivo costi e spese la propria sottoscrizione.

Articolo 9 – saldo

Il saldo e tutti gli acconti dovranno essere corrisposti esclusivamente all’Organismo sulle note coordinate bancarie e sarà, in via generale, così ripartito:

  • 80% in favore del Gestore della crisi;

  • il restante 20% sarà trattenuto dall’organismo per i costi di amministrazione. (fissato dall’art. 14 del decreto n. 202/2014).

Articolo 10 – gratuito patrocinio

Il Gestore della Crisi e con esso anche l’eventuale Liquidatore quando lo stesso era, precedentemente, anche Gestore, non sono ammessi, dalla data di approvazione di questo Regolamento, al patrocinio a spese dello Stato e pertanto le sue competenze e spese dovranno essere adempiute dal Debitore istante.

Questa norma seguirà scrupolosamente tutte le evoluzioni in materia di gratuito patrocinio e verrà modificata/stralciata nel caso in cui una Legge dello Stato oppure le Direttive del C.N.F. o altri Organi, diano diverse consegne.

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 Si rinvia allo statuto dell’Ordine.