LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE IMMOBILIARE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI : LE IPOTESI IN CUI NON E’ DOVUTA LA PROVVIGIONE NONOSTANTE LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE(Cass. 21/02/2017 n .4415).Avv. Antonio Arseni- Foro di Civitavecchia

“Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall’acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando […]