Il preesistente rapporto coniugale, estinto con il divorzio, rileva solo a seguito dell’accertata mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità oggettiva di procurarseli, parametrata non già al tenore di vita ma alla indipendenza economica di chi richiede l’assegno. Il nuovo orientamento giurisprudenziale non incide sul giudicato a meno che non si allegano fatti sopravvenuti […]