INDIPENDENZA ECONOMICA DEL FIGLIO MAGGIORENNE IN IPOTESI DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E LICENZIAMENTO. IL DESTINO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA PARTE DEL CONIUGE DIVORZIATO. ATTUALI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE A cura dell’avv. Antonio Arseni- Foro di Civitavecchia

 

KAPPAO’ per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti perché privi di una stabile occupazione i quali vedono sempre più precisarsi (ed assottigliarsi) le ipotesi in cui possono ancora contare sul mantenimento dei genitori.

Due importanti decisioni della Ia Sezione della Cassazione, una pubblicata il 16/05/2017 n° 12063 (Presidente Di Palma, Estensore Lamorgese) e l’altra di poco precedente, depositata il 14/03/2017 n. 6509 (Presidente  Estensore Di Virgilio Rosa Maria) indicano chiaramente come debba essere interpretata la condizione della raggiunta indipendenza economica per dirsi integrata la cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico del coniuge divorziato.

La Cassazione interviene in un contesto socio-economico in cui la perenne crisi occupazionale e l’aumento dei fenomeni di disgregazione familiare sollecitano un bilanciamento degli interessi in gioco per non essere più caratterizzati da quel principio di solidarietà tipico del consortio familiaris.

Ed, infatti, più volte il S.C. ha chiarito come la condizione di disoccupato del figlio maggiorenne non consente allo stesso di continuare ad essere mantenuto sine die dai genitori divorziati allorché, posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto “sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita (v. ex multis Cass. 01/02/2016 n° 1858).

In questo senso, non vi sarebbe spazio per quei figli “pigri”nel rendersi indipendenti o per aver rifiutato ingiustificatamente un lavoro loro proposto, quindi in tutte quelle ipotesi in cui il  mancato raggiungimento della autosufficienza economica  non sia incolpevole (Cass. 02/04/2013 n° 7970), in un contesto in cui il maggiorenne si mostra del tutto indolente preferendo fare il fannullone, incurante di attivarsi per non gravare ancora sui genitori.

Ora, con le due decisioni in rassegna, i Giudici di Palazzo Cavour aggiungono, confermando, al riguardo, un trend interpretativo risalente nel tempo, che deve considerarsi integrata la condizione di indipendenza economica, idonea alla cessazione dell’obbligo dell’assegno di mantenimento da parte del genitore divorziato, anche in presenza di una attività lavorativa caratterizzata da contratti a termine e guadagni contenuti  (Cass. 14/03/2017 n° 6509 ma cfr., anche, da ultimo, Cass. 26/05/2017n. 13354) o venuta meno per effetto di un licenziamento che costringe il figlio maggiorenne a ritornare in casa della madre divorziata (Cass. 12063/2017).

Niente assegno, dunque, per i maggiorenni che vivono analoga condizione perché (come precisato nelle suddette decisioni) il sopravvenire di circostanze come la perdita del posto di lavoro (per licenziamento) o l’effettuazione di un lavoro a tempo determinato, non possono far risorgere un obbligo al mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno.

E così sia…. Cassazione dixit !!!!!

Giugno 2017. avv. Antonio Arseni -Foro Civitavecchia