La legge 53/1994 ha inserito nel nostro ordinamento la facoltà, per gli avvocati, di notificare gli atti giudiziari.
Consentendo agli avvocati di svolgere questa funzione viene di fatto meno l’intermediazione degli Ufficiali Giudiziari.
L’Avvocato può notificare a determinate condizioni:
- iscrizione all’albo;
- autorizzazione dal proprio Consiglio dell’Ordine;
- tenuta del registro cronologico
L’autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio dell’Ordine al quale l’Avvocato è iscritto.
La legge prevede che l’autorizzazione possa essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione).
Ottenuta l’autorizzazione, l’avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.
Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate (al pari delle buste che serviranno per la notifica) richiedendo specificatamente il registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ad uso dell’avvocato.
Il registro, ottenuta l’autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.
Il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del “bianchetto” per cancellare.
L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
