ISTRUZIONI PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

La  legge  53/1994  ha  inserito  nel  nostro  ordinamento  la  facoltà,  per  gli  avvocati,  di  notificare  gli  atti  giudiziari.

Consentendo agli avvocati di svolgere questa funzione viene di fatto meno l’intermediazione degli Ufficiali Giudiziari.

L’Avvocato può notificare a determinate condizioni:

  • iscrizione all’albo;
  • autorizzazione dal proprio Consiglio dell’Ordine;
  • tenuta del registro cronologico

L’autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio dell’Ordine al quale l’Avvocato è iscritto.

La legge prevede che l’autorizzazione possa essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione  disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione).

Ottenuta l’autorizzazione, l’avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere  acquistato presso  le cartolerie specializzate (al  pari delle  buste che serviranno per la notifica) richiedendo specificatamente il registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ad uso dell’avvocato.

Il  registro,  ottenuta  l’autorizzazione,  va  numerato  e  vidimato,  in  ogni  mezzo  foglio,  dal  Presidente  del  Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.

Il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del “bianchetto” per cancellare.

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.