SINISTRI STRADALI: L’ ASSENZA DEL SEGNALE DI “STOP” ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE CUSTODE DELLA STRADA (Cass. Civile, ordinanza nr. 1103 del 18.01.2018) A cura dell’Avv. Andrea Vecchiotti -Foro di Civitavecchia

 

“L’assenza del segnale stradale di obbligo a fermarsi e dare la precedenza in prossimità di una intersezione non comporta per il Comune la responsabilità di risarcimento del danno, di cui all’art. 2051 cod. civ., in caso di incidente stradale. Il conducente deve, infatti, adottare comunque la massima prudenza nell’impegnare un’intersezione stradale.”

È questa la decisione presa recentemente dalla Suprema Corte, Sezione sesta Civile (Presidente Frasca – Relatore Rossetti) con cui i Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di appello emessa dal Tribunale di Tivoli, la quale rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da due soggetti (conducente e terzo trasportato) nei confronti del proprietario dell’altro veicolo e del Comune custode, gestore e manutentore della strada, colpevole, a dire degli attori, di avere rimosso dall’area dell’incrocio, in cui era avvenuto l’evento, il segnale di STOP ivi da sempre esistente. Nella sentenza di appello venivano condannati il conducente dell’altro veicolo (manlevato dalla propria compagnia assicurativa chiamata in causa) a risarcire il danno nei confronti del proprietario del primo veicolo e quest’ultimo veniva condannato a risarcire il danno nei confronti del terzo trasportato sulla propria vettura.

Ricorrevano per Cassazione sia il conducente che il terzo trasportato attori nei precedenti gradi di giudizio, contestando soprattutto l’esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune di Guidonia Montecelio per aver rimosso il segnale di STOP ed aver contribuito in tal modo a causare il sinistro. Secondo i ricorrenti, infatti, tale comportamento deve essere ricondotto nel novero della responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c., in quanto il danno sarebbe stato creato proprio da un difetto di vigilanza dell’Ente locale. Deducevano, ancora, che il Tribunale di secondo grado avrebbe omesso di valutare alcune risultanze probatorie, cercando di far emergere come una lettera ed una ordinanza dello stesso Comune potessero avere carattere confessorio.

La Suprema Corte però, confermando sul punto integralmente le sentenze dei precedenti gradi di giudizio, ha stabilito che non vi può essere alcun nesso di causa tra la condotta di Comune ed il danno, a nulla rilevando stabilire se vi sia stata o meno una condotta colposa dell’Amministrazione. Ancora, richiamandosi alla sentenza emessa dal Tribunale in funzione di Giudice di appello, i Giudici di Legittimità hanno stabilito che l’assenza del segnale di STOP all’incrocio non può mai rappresentare un fattore causale del sinistro, giacché i conducenti devono, comunque, sempre adottare la massima diligenza e prudenza quando impegnano un incrocio, tenendo sempre presenti le norme del Codice della Strada e delle relative precedenze.

Vale la pena sottolineare come la Cassazione, nell’ordinanza in commento, spiega che il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere un atto nel quale viene richiesto di articolare un ragionamento sillogistico che debba necessariamente tenere presente quale sia stata la decisione di merito, quale avrebbe dovuta essere la decisione di merito e quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa. I Giudici di legittimità, infatti, possono conoscere solamente degli errori correttamente censurati, e non può anche rilevarne d’ufficio.

Aprile 2018 Avv. Andrea VECCHIOTTI-Foro di Civitavecchia