Sulla vendita di una cosa usata. Vizi. Risarcimento danni (Cass.8285/2017) A cura dell’avv. Giuseppa Pirrone – Foro di Civitavecchia

Spetta sempre al compratore l’onere della prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre”

È quanto ha stabilito la  Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 30 marzo 2017, n. 8285,

La vicenda riguardava  il contratto di  compravendita di un’auto usata.

Il caso: l’attrice citava in giudizio i venditori  per sentirli condannare al risarcimento dei  danni causati dal  guasto riconducibile ad  un vizio da cui era affetta l ‘autovettura,  nella fattispecie, la mancata sostituzione della cinghia di distribuzione nei termini prescritti dalla casa costruttrice.

Il  Giudice di Pace accoglieva la domanda mentre il Tribunale la rigettava in sede di appello osservando, in proposito, che “l’acquirente non aveva dato prova convincente del vizio, in quanto la rottura della cinghia rientrava nei rischi connessi allo stato di vetustà del veicolo, immatricolato otto anni prima dell’acquisto e con oltre 150.000 km percorsi; rilevò inoltre che poco prima della consegna i venditori avevano fatto eseguire il tagliando di controllo sull’auto, dal che doveva desumersi che quest’ultima era stata venduta in condizioni di efficienza”.

Avverso la sentenza di secondo grado l’attrice proponeva ricorso in Cassazione  per l’asserita  violazione degli artt. 1490 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse ritenuto insussistente l’usura della cinghia, ancorché fosse pacifico il contrario, ed affermato contraddittoriamente che l’autovettura era in condizioni di efficienza ed al contempo vetusta, facendo erroneamente rientrare fra i rischi legati all’acquisto la mancata manutenzione del mezzo.

La S. C. riteneva infondato il motivo  e  rigettava il ricorso.

A dire della Cassazione, la sentenza  impugnata fa  buon governo del principio di diritto secondo cui spetta sempre al compratore l’onere della prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre e  rileva in fatto come detta prova non sia stata compiutamente fornita.

Per di più, in ordine all’applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene, come non nuovo, comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso, conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell’usura, che va considerata come quella concreta conseguenza che scaturisce dalle reali vicende, cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita . 

In conclusione,  nella vendita di cose usate, atteso che il bene non è nuovo, la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso, conseguente al suo uso, e  le relative qualità si intendono ridotte in ragione, per l’appunto, dell’usura. Spetta, quindi, sempre al compratore l’onere della prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre  mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza.

Da un punto di vista normativo, l’art.1490 c.c. sancisce che il venditore  è tenuto a  “garantire che la cosa venduta sia  vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”. Di conseguenza, in presenza di dette anomalie, su richiesta dell’acquirente, può essere pronunciata la risoluzione del contratto di vendita (ex art. 1492 c.c.). In tale  ultima ipotesi, il venditore deve restituire al compratore il prezzo, le spese ed  i pagamenti fatti per la vendita; il compratore, invece, deve restituire la cosa.

La garanzia prevista dall’art. 1490 del codice civile, secondo cui “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” , è esclusa nelle ipotesi in cui vi è la conoscenza del vizio da parte del compratore e nel caso di vizi facilmente riconoscibili.

 

Con la sentenza in commento, la S.C. riafferma il risalente il principio di autoresponsabilità del compratore il quale, accettando la cosa nello stato in cui si trova al momento dell’acquisto, esclude, per ciò solo, ogni simmetrica responsabilità del venditore se non prova il nesso causale tra vizi e conseguenze dannose .

 

Maggio 2017. Avv. Giuseppa Pirrone – Foro di Civitavecchia

 

 

 

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