TITOLO V – RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63 – Rapporti con i terzi

  1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei
  1. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.
  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 64 – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

  1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
  1. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Art. 65 – Minaccia di azioni alla controparte

  1. L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
  1. L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
  1. L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 66 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte

  1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
  1. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 67 – Richiesta di compenso professionale alla controparte

  1. L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
  1. L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
  1. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 68 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

  1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
  1. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
  1. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già  esaurito.
  1. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
  1. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
  1. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – TESTO COMPLETO PDF
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
TITOLO II – RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI
TITOLO IV – DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
TITOLO V – RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
TITOLO VI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE