Sentenza n. 21946 del 28/10/2015

Materie: Giurisdizione ordinaria e amministrativa
Documento:GIURISDIZIONE – DELICTA IMPERII – IMMUNITÀ GIURISDIZIONALE DEGLI STATI ESTERI – ESCLUSIONE – CORTE COST. N. 238 DEL 2014 – PORTATA – EXEQUATUR DI SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA DI STATO ESTERO – CONDIZIONI.

Le Sezioni Unite, nel precisare che l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, il cui ingresso per i delicta imperii è precluso nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, hanno affermato che, ai fini dell’exequatur della sentenza straniera di condanna di uno Stato al risarcimento dei danni per crimini in violazione dello jus cogens, è necessario che il giudice straniero autore della decisione sia munito di competenza internazione, per la cui determinazione occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

Presidente: G. Santacroce

Relatore: A. Giusti

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